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Oria: stop ad alcolici e bottiglie in vetro

Cronaca

Scritto da il 7 Aprile 2011 - 19:27

In foto la polizia nei pressi di un locale del centro di Oria, dove alcuni tunisini avevano aggredito il barista strappandogli anche i vestiti e rovesciato alcune piante, pretendendo alcolici senza pagare.

Si è svolta oggi una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del Presidente della Provincia e del Sindaco di Brindisi, allargato al Commissario Straordinario del Comune di Oria, per l’esame delle ripercussioni che in quel comune si stanno determinando per la presenza, nel limitrofo territorio di Manduria, della tendopoli che ospita gli immigrati tunisini trasferiti da Lampedusa.

Un primo concreto provvedimento, inquadrato in una formulazione del tutto generica, ma evidentemente connesso con la presenza di centinaia di tunisini per le vie di Oria è stato emanato.

Si tratta di un’ordinanza sindacale emessa dal commissario prefettizio dott.ssa Iaculli, con cui si vieta sino al 30 giungo 2011 la somministrazione nelle ore pomeridiane (16:00-21:00) di bevande alcoliche. Inoltre sono messe al bando bottiglie in vetro e lattine.

Neppure citati i tunisini nell’ordinanza, in quanto è evidente che non si tratta di regole da imporre a chi ha una diversa nazionalità, ma a tutti, per assicurare una pacifica e serena convivenza, a vantaggio anche delle centinaia di tunisini che non hanno mai creato alcun disordine.

Segue il testo dell’ordinanza, con il dettaglio delle disposizioni da rispettare.

ORDINANZA N. 09 Prot. 11.6972 OGGETTO: Disposizioni per contrastare fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rilevato
• Che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto con l’approvazione della “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125/01)”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena; • Che in questo centro appare sempre più evidente la diffusa assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico; • Che spesso l’abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale; • Che questa situazione all’interno dei gruppi, frequentemente degrada in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l’incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano molestie e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell’Ordine.
Considerato
• Che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate; • Che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani; • Che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi o frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità.
Ritenuto quindi
• Indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l’accesso e la libera e piena fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico; • Necessario contenere il fenomeno dell’abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati.
Visti
• L’articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e datane informazione al Signor Prefetto, che si è espresso favorevolmente; • L’art. 2 lett. b) ed e) del D.M. del 05 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l’accesso agli spazi pubblici.
ORDINA
I. è fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allorquando: a. si creino condizioni di pericolo derivanti dall’abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b. si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
2 E’ vietata, in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro o di latta, dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
AVVERTE CHE
• fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di €. 500,00 e nella misura ridotta secondo la legge n. 689/81. • Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.
DISPONE
• Che previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Brindisi, la presente ordinanza sia pubblicata per dieci giorni all’Albo Pretorio del Comune di Oria e sia immediatamente eseguita.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. La presente Ordinanza resta in vigore fino al 30 Giugno 2011, salvo eventuali ulteriori proroghe.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre
• Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Brindisi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune; • entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione di Lecce, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre1971, n. 1034; • entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.
Dalla Residenza Municipale, lì 07 Aprile 2011
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dott.ssa Mariarita

Oria: stop ad alcolici e bottiglie in vetro

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