Questo sito utilizza Cookie propri ed esterni, anche a scopo pubblicitario e di profilazione. Continuando a navigare accetti il servizio.

CHIUDI

Oria.info Notizie

Francavilla Fontana: mancato accesso agli atti, «nessun reato», parola di esperto

Politica

Scritto da il 22 Giugno 2013 - 13:45

Leonzio Patisso

Leonzio Patisso

Diamo la parola all’oritano Leonzio Patisso, in merito all’esposto in Procura presentato da alcuni componenti del Movimento Cinque Stelle di Francavilla Fontana, per la mancata consegna di alcuni atti da parte dei funzionari comunali.

Patisso può essere considerato espertissimo in materia, considerando che per una vicenda simile, finita in Consiglio di Stato, ha ottenuto la condanna del Comune di Oria al pagamento dei danni.

[Articolo aggiornato ed integrato]

In assenza di formale e autonoma (rispetto alla istanza principale) diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni non si configura alcun reato di omissione atti ufficio (2 comma art. 328 c.p.).
Per l’accesso agli atti poi la Cassazione in alcune sentenze ha ritenuto che il silenzio rigetto previsto dalla legge 241/90 dopo i 30 giorni è già un adempimento amministrativo che può essere impugnato al Tar e quindi nessuna omissione per il pubblico dipendente.

Questa giurisprudenza è diventata prevalente e pacifica dopo l’entrata in vigore della legge n. 340/2000 che, modificando l’originaria formulazione dell’art. 25, l. n. 241/90, ha disposto che, decorsi trenta giorni dall’istanza di accesso, questa “si intende respinta”, anziché, come in passato, “rifiutata”.

La riformulazione del termine da silenzio rifiuto a silenzio rigetto ha portato quindi ad escludere la ravvisabilità del reato di omissione/rifiuto di atti d’ufficio in materia di accesso agli atti ritenendosi “implicitamente adottato un provvedimento di rigetto che farebbe scattare la causa di giustificazione di cui all’art.51 c.p.” stante la facoltà della p.a. a scegliere la formula del silenzio rigetto ed eventualmente sostituire il provvedimento tacito ma immotivato in un ulteriore provvedimento motivato ed espresso.

Inoltre , sempre in tema di omissione di atti di ufficio, la Corte di Cassazione (SEZ. VI PENALE – SENTENZA 15 giugno 2011, n.24022 – Pres. Garribba – est. Gramendola) ha sancito che “con particolare riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art.25 legge 7/8/1990 n.241, dalla lettura del secondo comma dell’art.328 c.p., si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia interesse al compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere (Cass. Sez. VI 4/2-29/5/2008 n.21735 Rv. 239934)

La richiesta di accesso ai bilanci di un ente locale per capire quali siano le risorse a disposizioni è certamente collegata all’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ma non è collegata ad alcun interesse specifico o situazione soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere e quindi nessuna omissione di atti di ufficio potrebbe essere configurata in caso di silenzio rigetto da parte del Comune.

Francavilla Fontana: mancato accesso agli atti, «nessun reato», parola di esperto

Argomenti correlati:

COMMENTA L'ARTICOLO

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi