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Xylella: testo completo del decreto del 19 giugno 2015 del MiPAAF

Cronaca

Scritto da il 30 Giugno 2015 - 14:39

Pubblichiamo il testo integrale del recente decreto del MiPAAF, in materia di Xylella, pubblicato ieri in gazzetta ufficiale.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 19 giugno 2015
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2014 che istituisce un Comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell’emergenza fitosanitaria causata da Xylella fastidiosa;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014 che individua le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 marzo 2015 relativo alle Misure fitosanitarie per il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nella zona infetta della Provincia di Lecce;
Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
Vista l’attuale situazione nella Regione Puglia, deve essere aggiornata la zona delimitata comprendente la zona infetta dell’intera provincia di Lecce e la relativa zona cuscinetto larga 10 km, nonché la zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto larga 30 km;
Considerato che nella provincia di Lecce l’organismo specificato è già ampiamente diffuso ed è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, si devono prevedere misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile;
Considerata la necessità di dare applicazione alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione e indicare le modalità di intervento nelle nuove eventuali zone infette, nonché definire specifiche misure di intervento per la zona infetta della Provincia di Lecce;
Considerate le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto ministeriale 12 settembre 2014;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all’art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 maggio 2015;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1 – Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “organismo specificato”: isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b) “piante specificate”: tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencate nell’allegato I;
c) “piante ospiti”: tutti le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie elencate nell’allegato II;
d) “operatore professionale”: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:
i) piantagione;
ii) selezione varietale;
iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed il mantenimento;
iv) introduzione e spostamento nel territorio dell’Unione e in uscita dal territorio dell’Unione;
v) messa a disposizione sul mercato.

Art. 3 – Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.
2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione.
4. I Servizi fitosanitari regionali informano immediatamente della presenza anche presunta dell’organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante potenzialmente colpite dall’organismo specificato.

Art. 4 – Ispezioni sul territorio nazionale relative all’organismo specificato

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale.
2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo specificato, secondo le linee guida adottate con successivo provvedimento.
3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell’organismo specificato nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato.
4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell’organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovano campioni di insetti vettori infetti si procede al campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate di cui al comma 1.
5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell’organismo specificato, quali ad esempio:
a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;
b) vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per alberature stradali;
c) aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate;
d) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.
6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato, di Agenzie regionali strumentali o di altri Enti regionali competenti, per l’attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti.
7. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:
a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;
b) numero di campioni analizzati e le specie ed i relativi risultati;
c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.
8. Il Servizio fitosanitario centrale pubblicherà le comunicazioni ricevute sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5 – Ricerca scientifica

1. E’ fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa.
2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il trasferimento del materiale di cui al comma precedente in applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull’organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, per la trasmissione al comitato tecnico scientifico per la valutazione, e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.

Art. 6 – Definizione delle zone delimitate

1. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale competente definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al comma 2.
2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.
La zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall’organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell’organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenuti da queste ultime.
Per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce, la zona infetta comprende almeno l’intera provincia.
La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.
La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell’area interessata.
3. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle ispezioni di cui all’art. 4 e al monitoraggio di cui all’art. 8, comma 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.
5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) vi sono prove che l’organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;
b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;
c) in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l’organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale:
a) effettua un’ispezione annuale per un periodo di almeno due anni, al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l’organismo specificato;
b) in base agli esiti dell’ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata;
c) comunica al Servizio fitosanitario centrale i motivi per i quali non definisce una zona delimitata e l’esito dell’ispezione di cui alla lettera a), non appena disponibile.

Art. 7 – Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette

1. E’ vietato l’impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori.
2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza l’impianto di piante ospiti nelle zone infette in applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 8 – Misure di eradicazione

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui all’art. 6, dispone in tale zona le misure di cui ai commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato dispone e controlla la rimozione immediata di:
a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
b) piante infette dall’organismo specificato;
c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente dispone il campionamento e l’esame delle piante specificate nel raggio di 100m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone l’esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta, dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l’organismo specificato non si diffonda.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate indagini per individuare l’origine dell’infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati ai Servizi fitosanitari regionali competenti rispettivamente per il territorio dal quale provengono le piante in questione, per il territorio attraversato, nonché per il territorio in cui tali piante sono entrate, informando anche il Servizio fitosanitario centrale.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali, eseguite al momento opportuno, effettuando ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.
Nelle zone cuscinetto le superfici oggetto dell’ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100m × 100m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.
8. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione e dispone l’installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata.
9. Se necessario, il Servizio fitosanitario regionale dispone l’adozione di misure tese ad affrontare qualsiasi situazione o comportamento impeditivi e dilatori delle procedure di eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.
10. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.
11. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori.

Art. 9 – Misure di contenimento

1. In deroga all’art. 8, solo nella provincia di Lecce, il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato nei commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:
a) in prossimità dei siti di cui all’articolo12, comma 2;
b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;
c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell’Unione.
Sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato durante e dopo la rimozione.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall’organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l’anno.
4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.
5. Il Servizio fitosanitario regionale, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona di contenimento, dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l’organismo specificato non si diffonda.
6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori.

Art. 10 – Ulteriori misure di contenimento

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 9, il Servizio fitosanitario regionale applica nella Provincia di Lecce le seguenti misure di contenimento.
2. Gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a periodici interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo.
Gli interventi sono differenziati a seconda della situazione fitosanitaria riscontrata:
a) negli oliveti asintomatici, gli interventi di potatura devono essere effettuati ogni 2 anni;
b) negli oliveti con sintomi iniziali di infezione, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e mirati all’eliminazione delle parti visibilmente infette;
c) negli oliveti infetti, le piante gravemente compromesse devono essere estirpate.
3. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati:
a) nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l’eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento:
i. lavorazioni del terreno, preferibilmente con fresature;
ii. trinciatura delle erbe;
iii. pirodiserbo;
iv. trattamenti erbicidi;
b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto, devono essere eseguiti sulle colture delle piante ospiti almeno due interventi insetticidi per il controllo degli stadi adulti dei vettori;
c) nel periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre, devono essere eseguiti tutti gli interventi insetticidi previsti dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria” emanate dalla Regione Puglia, al fine di controllare gli stadi adulti dei vettori.
4. Il Servizio fitosanitario della Regione Puglia definisce le modalità operative.

Art. 11 – Definizione di una zona di sorveglianza

1. E’ stabilita una zona di sorveglianza larga almeno 30km, adiacente alla zona delimitata che copre la zona infetta della provincia di Lecce.
2. Nella zona di sorveglianza di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali, eseguite al momento opportuno, effettuando ispezioni visive delle piante specificate, campionamento e analisi delle piante sintomatiche.
La zona oggetto di ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100m × 100m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.
Il numero di campioni, la metodologia e i risultati sono indicati nella relazione di cui all’art. 17.
3. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori.

Art. 12 – Spostamento delle piante specificate all’interno dell’Unione

1. E’ vietato lo spostamento all’interno dell’Unione, all’interno o all’esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell’art. 6.
2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b) è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c) è dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori;
d) è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;
e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;
f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate nè sintomi dell’organismo specificato nè suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato;
h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.
3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l’assenza dell’organismo specificato è confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.
4. Prima dello spostamento, i lotti di piante specificate sono sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un’affidabilità del 99%, un livello di presenza di piante infette dell’1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell’organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31.
5. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato.
6. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all’interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infezione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vettori.
7. Tutte le piante di cui al comma 1 sono oggetto di spostamenti verso e all’interno del territorio dell’Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.
8. I siti di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate ad eccezione delle piante ospiti, in deroga alla lettera c) del comma 2 di cui al presente articolo, solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 – Rintracciabilità

1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.
2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.
3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai commi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.
4. Gli operatori professionali di cui ai commi 1 e 2 informano immediatamente i Servizi fitosanitari regionali di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l’origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l’identità e la quantità del lotto in questione.
5. Il Servizio fitosanitario regionale che riceve le informazioni di cui al comma 4 ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale del luogo di destinazione del lotto in questione.
6. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al comma 4.

Art. 14 – Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.
Tali controlli devono essere effettuati almeno:
a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;
b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate;
c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;
d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.
2. I controlli di cui al comma 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate.
I controlli di cui al comma 1 sono effettuati indipendentemente

Art. 15 – Elenco dei siti autorizzati

1. I Servizi fitosanitari regionali istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell’art. 12, comma 2 e lo trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE.

Art. 16 – Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’art. 12

1. Qualora dai controlli di cui all’art. 14, comma 2, risulti che le condizioni di cui all’art. 12 non sono rispettate, il Servizio fitosanitario regionale che ha effettuato i controlli dispone la distruzione immediata delle piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.

Art. 17 – Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE:
a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 4, 6, 8, 9, 10 e 14 e sui risultati di tali misure;
b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 6, 8, 9, 10 e 14 nell’anno successivo.
Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, i Servizi fitosanitari regionali adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale l’aggiornamento del piano.

Art. 18 – Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras

1. E’ vietata l’introduzione nell’Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras.
I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell’Unione prima dell’applicazione del presente decreto, sono spostati all’interno dell’Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato il Servizio fitosanitario regionale competente.

Art. 19 – Introduzione nell’Unione di piante specificate originari di paesi terzi nei quali l’organismo specificato non è presente

1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l’organismo specificato non è presente possono essere introdotti nell’Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo specificato non è presente nel paese;
b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all’art. 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica “Dichiarazione supplementare” che l’organismo specificato non è presente nel paese;
c) al loro ingresso nell’Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente all’art. 19, comma 2, e nè la presenza nè sintomi dell’organismo specificato sono stati rilevati.

Art. 20 – Introduzione nell’Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo specificato

1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo specificato possono essere introdotte nell’Unione se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all’art. 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
b) rispettano le disposizioni del comma 2 o dei commi 3 e 4;
c) al loro ingresso nell’Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente all’art. 19 e nè la presenza nè sintomi dell’organismo specificato sono stati rilevati.
2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall’organismo specificato, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’organizzazione nazionale per la protezione vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona;
b) il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica “Luogo d’origine”.
3. Se le piante specificate sono originarie di una zona in cui l’organismo specificato è presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:
a) le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al comma 4;
b) l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l’elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all’interno del paese;
c) nel sito e nella relativa zona di cui al comma 4, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato;
d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono state sottoposte a controlli annuali, al momento più opportuno, e l’assenza dell’organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di analisi convalidati a livello internazionale;
e) il più vicino possibile al momento dell’esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, in grado di confermare l’assenza dell’organismo specificato, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un’affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell’1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell’organismo specificato;
f) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificati sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell’organismo specificato.
Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera a), deve indicare nella casella “Luogo di origine” l’identificazione del sito di cui alla lettera a).
4. Il sito di cui al comma 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere autorizzato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali come indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b) essere dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori;
c) essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
d) essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione di piante;
e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all’organismo specificato nè suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato;
g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.

Art. 21 – Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell’Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllati al punto di entrata nel territorio della Repubblica italiana o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell’art. 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a norma dei commi 2 o 3 e del comma 4.
2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l’organismo specificato non è presente, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche:
a) un esame visivo, e
b) in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l’assenza dell’organismo specificato o dei suoi sintomi.
3. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche:
a) un esame visivo, e
b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l’assenza dell’organismo specificato o dei suoi sintomi.
4. I campioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un’affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell’1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Art. 22 – Esecuzione

1. Le Regioni e le Provincie autonome abrogano o modificano le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da renderle conformi al presente decreto e ne informano immediatamente il Servizio fitosanitario centrale.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale può avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata e ne annotano l’esecuzione nel quaderno di campagna di cui al DM 12 gennaio 2015, secondo le modalità da esso definite.
4. Il Servizio fitosanitario regionale può stabilire, in caso di motivata necessità, un intervento diretto per adempiere agli obblighi del presente decreto.

Art. 23 – Misure finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall’esecuzione delle misure fitosanitarie contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata.
2. Le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE 652/2014 del 15/5/2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento.
3. Gli enti pubblici nella zona delimitata e i soggetti privati nella zona di contenimento, per l’esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale e, per la dichiarazione dello stato di emergenza secondo le previsioni contenute nel piano del commissario straordinario.

Art. 24 – Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 25 – Abrogazione

Il decreto 26 settembre 2014 è abrogato.
Il decreto 17 marzo 2015 è abrogato.
Il presente decreto ministeriale sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro: Martina

Allegato I – ELENCO DEI VEGETALI NOTI PER ESSERE SENSIBILI AGLI ISOLATI EUROPEI E NON EUROPEI DELL’ORGANISMO SPECIFICO («piante specificate»)

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson
Ambrosia acanthicarpa Hook.
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
Artemisia douglasiana Hook.
Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Callicarpa americana L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura
Citrus
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Cornus florida L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims
Euphorbia hirta L.
Fagus crenata Blume
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
Fraxinus latifolia Benth.
Fraxinus pennsylvanica Marshall
Fuchsia magellanica Lam.
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson
Geranium dissectum L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
Hibiscus syriacus L.
Hordeum murinum L.
Hydrangea paniculata Siebold
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lactuca serriola L.
Lagerstroemia indica L.
Lavandula dentata L.
Ligustrum lucidum L.
Lippia nodiflora (L.) Greene
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
Paspalum dilatatum Poir.
Persea americana Mill.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O’Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala myrtifolia L.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
Rhus diversiloba Torr. & A. Gray
Rosa californica Cham. & Schldl.
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Sisymbrium irio L.
Solanum americanum Mill.
Solanum elaeagnifolium Cav.
Solidago virgaurea L.
Sonchus
Sorghum
Spartium junceum L.
Spermacoce latifolia Aubl.
Stellaria media (L.) Vill.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Trifolium repens L.
Ulmus americana L.
Ulmus crassifolia Nutt.
Umbellularia californica (Hook. & Arn. ) Nutt.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium
Verbena litoralis Kunth
Veronica
Vicia faba L.
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.

Allegato II – ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI NOTI PER ESSERE SENSIBILI AGLI ISOLATI EUROPEI DELL’ORGANISMO SPECIFICO (“piante ospiti ‘)

Acacia saligna (Labill.) Wendl.
Catharanthus
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea europaea L.
Polygala myrtifolia L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Rhamnus alaternus L.
Rosmarinus officinalis L.
Spartium junceum L.
Vinca
Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Xylella:  testo completo del decreto del 19 giugno 2015 del MiPAAF

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