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	<title>Commenti a: Oria: per il Tar niente ricevimenti al Castello</title>
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	<description>Notizie di attualità, cronaca, politica, cultura, eventi e tanto altro su Oria e i paesi limitrofi.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jan 2013 04:21:56 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: Franco</title>
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		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:12:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Mi chiedo perchè Oria, come i tifosi del Brindisi calcio non fanno una raccolta fondi(ovvio il principio conta, le cifre sono ben diverse) e magari riescono a comprarsi il sospirato castello caduto in mani straniere?
D&#039;altro canto perchè raccogliere fondi quando non si vuol pagare il biglietto d&#039;ingresso al Torneo dei Rioni? Tutto il mondo è paese, ma Oria è paese a sè.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi chiedo perchè Oria, come i tifosi del Brindisi calcio non fanno una raccolta fondi(ovvio il principio conta, le cifre sono ben diverse) e magari riescono a comprarsi il sospirato castello caduto in mani straniere?<br />
D&#8217;altro canto perchè raccogliere fondi quando non si vuol pagare il biglietto d&#8217;ingresso al Torneo dei Rioni? Tutto il mondo è paese, ma Oria è paese a sè.</p>
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		<title>Di: Doraluna</title>
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		<dc:creator>Doraluna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:22:19 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Vorrei dire che l&#039;UdU di Brindisi avrebbe dovuto farsi sentire quando il castello stava praticamente crollando! La città di Oria deve moltissimo alla famiglia Romanin che ha speso un PATRIMONIO per portarlo ai suoi splendori e onestamente non mi sembra che facciano nulla di male a voler utilizzare il castello come ristorante, dato che i locali adibiti sarebbero anche quelli di nuova fattura costruiti in un secondo tempo dai conti Carissimo, e non toccherebbero quindi il castello in se per se! L&#039; UdU dovrebbe occuparsi di più dei problemi dei suoi studenti visto i loro fallimenti degli ultimi anni (parlo da studente), e parlare meno dicose che non sanno o forse non capiscono!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei dire che l&#8217;UdU di Brindisi avrebbe dovuto farsi sentire quando il castello stava praticamente crollando! La città di Oria deve moltissimo alla famiglia Romanin che ha speso un PATRIMONIO per portarlo ai suoi splendori e onestamente non mi sembra che facciano nulla di male a voler utilizzare il castello come ristorante, dato che i locali adibiti sarebbero anche quelli di nuova fattura costruiti in un secondo tempo dai conti Carissimo, e non toccherebbero quindi il castello in se per se! L&#8217; UdU dovrebbe occuparsi di più dei problemi dei suoi studenti visto i loro fallimenti degli ultimi anni (parlo da studente), e parlare meno dicose che non sanno o forse non capiscono!</p>
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		<title>Di: UdU Brindisi - associazione studentesca</title>
		<link>http://news.oria.info/oria-per-il-tar-niente-ricevimenti-al-castello/201112784.html/comment-page-1#comment-25492</link>
		<dc:creator>UdU Brindisi - associazione studentesca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:47:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La sentenza del TAR è la dimostrazione che in Italia la cultura non può e non deve essere trasformata in merce, trasformare un castello in ristorante è un insulto a 1000 anni di storia.

I BENI CULTURALI DEVONO ESSERE PUBBLICI

Si ricorda inoltre: l’ art. 42 terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana: ” La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale “. Essa rientra tra i provvedimenti ablatori mediante i quali la P.A. acquisisce vantaggi volti al soddisfacimento di interessi pubblici. (I provvedimenti legali possono anche essere “ablazioni obbligatorie”, che impongono es. obbligo di consentire visite a beni privati per scopi culturali.) L’esproprio di beni culturali è garantito dalla legge previsti all’art. 95, aventi per oggetto l’esproprio di beni mobili ed immobili. La dichiarazione di pubblica utilità per l’attuazione di tali interventi è di competenza esclusiva del ministero per i beni e le attività culturali. In tale caso l’indennità, ai sensi del primo comma dell’art. 99, è sempre riferita al giusto prezzo in una libera trattativa di compravendita. Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.Trattasi di interventi, previsti all’art.97, aventi per oggetto l’esproprio di edifici ed aree.
In tale caso l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità (secondo comma art. 98) e può essere disposta solo dal ministero per i beni e le attività culturali. L’indennità è determinata con riferimento ai vigenti criteri in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.
È utile ricostruire, a questo punto, la disciplina dell’esproprio di beni culturali appartenenti a privati, introdotta nel nostro ordinamento già dalla legge n. 2359/1865 (articolo 83) e poi dalla legge n. 1089/1939 (articolo 54) La successiva evoluzione legislativa, largamente trasfusa nel Testo unico n. 490/1999, ha ampliato l’ambito dei beni espropriabili, introducendo anche quelli mobili, e i casi in cui era possibile ricorrere alla procedura ablatoria.
Attualmente il Codice dei beni culturali, approvato col Dlgs n. 42/2004, contempla tre ipotesi di esproprio per pubblica utilità da parte del Ministero. La prima, delineata dall’articolo 95, consente l’espropriazione di beni culturali, sia immobili che mobili, quando ciò risulti indispensabile per «migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi». Il secondo caso, disciplinato dall’articolo 96, è quello dell’espropriazione per fini strumentali di edifici e aree non vincolate, ma poste in ambito contiguo al bene tutelato, e si giustifica con la necessità di «isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso». Infine l’articolo 97 ammette il ricorso all’espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche e scavi, o interventi di interesse archeologico.
si ricorda inoltre che anche un COMUNE può provvedere all’esproprio: Anche un bene tutelato può essere espropriato dall’amministrazione comunale, dopo aver acquisito il nulla osta da parte della soprintendenza competente. È questo l’innovativo principio affermato dalla VI sezione del Consiglio di Stato (27 luglio 2010, n. 4890)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza del TAR è la dimostrazione che in Italia la cultura non può e non deve essere trasformata in merce, trasformare un castello in ristorante è un insulto a 1000 anni di storia.</p>
<p>I BENI CULTURALI DEVONO ESSERE PUBBLICI</p>
<p>Si ricorda inoltre: l’ art. 42 terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana: ” La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale “. Essa rientra tra i provvedimenti ablatori mediante i quali la P.A. acquisisce vantaggi volti al soddisfacimento di interessi pubblici. (I provvedimenti legali possono anche essere “ablazioni obbligatorie”, che impongono es. obbligo di consentire visite a beni privati per scopi culturali.) L’esproprio di beni culturali è garantito dalla legge previsti all’art. 95, aventi per oggetto l’esproprio di beni mobili ed immobili. La dichiarazione di pubblica utilità per l’attuazione di tali interventi è di competenza esclusiva del ministero per i beni e le attività culturali. In tale caso l’indennità, ai sensi del primo comma dell’art. 99, è sempre riferita al giusto prezzo in una libera trattativa di compravendita. Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.Trattasi di interventi, previsti all’art.97, aventi per oggetto l’esproprio di edifici ed aree.<br />
In tale caso l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità (secondo comma art. 98) e può essere disposta solo dal ministero per i beni e le attività culturali. L’indennità è determinata con riferimento ai vigenti criteri in materia di espropriazioni per pubblica utilità.<br />
Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al Testo Unico in materia di espropriazione, approvato con DPR n. 327/2001 e successive modificazioni.<br />
È utile ricostruire, a questo punto, la disciplina dell’esproprio di beni culturali appartenenti a privati, introdotta nel nostro ordinamento già dalla legge n. 2359/1865 (articolo 83) e poi dalla legge n. 1089/1939 (articolo 54) La successiva evoluzione legislativa, largamente trasfusa nel Testo unico n. 490/1999, ha ampliato l’ambito dei beni espropriabili, introducendo anche quelli mobili, e i casi in cui era possibile ricorrere alla procedura ablatoria.<br />
Attualmente il Codice dei beni culturali, approvato col Dlgs n. 42/2004, contempla tre ipotesi di esproprio per pubblica utilità da parte del Ministero. La prima, delineata dall’articolo 95, consente l’espropriazione di beni culturali, sia immobili che mobili, quando ciò risulti indispensabile per «migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi». Il secondo caso, disciplinato dall’articolo 96, è quello dell’espropriazione per fini strumentali di edifici e aree non vincolate, ma poste in ambito contiguo al bene tutelato, e si giustifica con la necessità di «isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso». Infine l’articolo 97 ammette il ricorso all’espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche e scavi, o interventi di interesse archeologico.<br />
si ricorda inoltre che anche un COMUNE può provvedere all’esproprio: Anche un bene tutelato può essere espropriato dall’amministrazione comunale, dopo aver acquisito il nulla osta da parte della soprintendenza competente. È questo l’innovativo principio affermato dalla VI sezione del Consiglio di Stato (27 luglio 2010, n. 4890)</p>
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		<title>Di: mario m</title>
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		<dc:creator>mario m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:25:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[si e vinta una battaglia ma non la guerra il cui esito finale sara la apertura alla ristorazione del GRANDE MANIERO di ORIA simbolo della nostra citta il castello e una risorsa non un problema]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si e vinta una battaglia ma non la guerra il cui esito finale sara la apertura alla ristorazione del GRANDE MANIERO di ORIA simbolo della nostra citta il castello e una risorsa non un problema</p>
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		<title>Di: mARIA lANZILOTTA IN ROMANO</title>
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		<dc:creator>mARIA lANZILOTTA IN ROMANO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 04:50:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[è vero quanto è stato detto ma le cose potevano essere impostate diversamente a beneficio di tutti , oritani in primis ... fatta la legge , converrà trovare una soluzione diversa nel bene di tutti ............................... datevi da fare ......................]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è vero quanto è stato detto ma le cose potevano essere impostate diversamente a beneficio di tutti , oritani in primis &#8230; fatta la legge , converrà trovare una soluzione diversa nel bene di tutti &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. datevi da fare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
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