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Oria: albo pretorio comunale disponibile nel nuovo sito

Cronaca

Scritto da il 5 Aprile 2011 - 12:17

www.comune.oria.br.it

È stato rinnovato l’aspetto grafico del sito ufficiale dalla Città di Oria. Ora, così come imposto dalla legge dal primo gennaio, è disponibile l’albo pretorio online, dove dovranno essere pubblicati tutti gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale.

Vediamo in dettaglio per quanto tempo e quali atti saranno disponibili online.

Ogni tipologia di documento deve rimanere “pubblica”, consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc.. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15 , qualora non sia indicata dalla Legge o da un Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell’albo pretorio). Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti.

Sono affissi all’albo per un numero di giorni preciso:

1 giorno: irreperibilità temporanea

5 giorni: imposte tasse, ruoli esecutivi (art. 186 D.p.r. del 29/01/1958 n° 645)

8 giorni: cimiteri, autorizzazione di ampliamento, (art. 338 r.d. 1934 n° 1265); matrimonio, pubblicazioni, (a seguito modifica con D.P.R. n° 396 art. 55 del 03/11/2000); violazioni, ordinanza del Sindaco sulle violazioni definibili in via breve (art. 107 r.d. 03/03/1934 n° 383); documenti degli enti finanziari, notifica di atto finanziario a persona irreperibile (art. 60 d.p.r. 600 lettera “e”)

10 giorni: giudici popolari, elenchi di albi, (art. 17 e 19 L. 10/04/1951 n° 287); matrimonio, avviso di matrimonio religioso, (art. 13 legge 27/05/1929 n° 847)

15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni; ordinanze; catasto, elenco contribuenti (art. 7 r.d. 12/10/1933 N° 1539); comunali e provinciali, deliberazioni (art. 47 L. 08/06/1990 n° 142, Per le deliberazioni di Giunta e Consiglio si computa anche il primo giorno di affissione); espropriazioni p.u., domanda per dichiarazione pubblica utilità (art. 4 L. 25/06/1865 n° 2359); espropriazioni p.u., piano di esecuzione (art. 17 e 24 L. 25/06/1865 n° 287); occupazione spazi-aree pubbliche, classificazioni categorie spazi (art. 194 t.u.f.l. e art. 1 legge 18/04/1962 n° 208); statuti provinciali e comunali, dopo l’espletamento del controllo regionale e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 4 L. 08/06/1990 n° 142); strade vicinali, consorzio (art. 2 d.l. Lgt. 01/09/1918 n° 1446)

20 giorni: imposte tasse, avviso ai contribuenti (art. 274 t.u.f.l.)

30 giorni: catasto, decisione su reclami (art. 158 r.d. del 12/10/1933 n° 1539); istruzione, elenco inadempienti all’obbligo dell’istruzione (art. 182 r.d. 05/02/1928 n° 577); nomi e cognomi, cambiamento di nome (art. 159 r.d.l. 09/07/1939 n° 1238); usi civili, decreto accertamento (art. 42 r.d. 26/02/1928 n° 332); usi civili, elenco ripartizioni, art. 53 r.d. 26/02/1928 n° 332

45 giorni: atti urbanistici, varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, etc.

60 giorni: nazioni, avvisi ai suscettibili “ex lege” (art. 3 r.d. 20/07/1896 n° 361); nomi e cognomi, cambiamento di cognome, la pubblicazione deve essere autorizzata dall’autorità giudiziaria (art. 159 r.d.l. 09/07/1939 n° 1238); lasciti, donazioni ai comuni: avvisi ai successibili ex legge

almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’incanto, avvisi aste pubbliche (art. 64 r.d. 23/05/1924 n° 827)

due domeniche consecutive e per tre giorni ogni volta, oggetti rinvenuti, avviso di ritrovamento (art. 928 c.c.)

strade, elenco, aggiunte e classificazioni strade comunali (legge 126 del 1958 la legge 126 del 1958, abrogata con Dlgs 285/1992 art. 23)

Tutte le volte che i documenti che contengono una scadenza per presentare una domanda, ad esempio nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l’affissione all’albo pretorio non ha una durata sempre uguale: il documento resta all’affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso). Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).

La pubblicazione si intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili.

Fonte Wikipedia

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