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Fondo per lo sviluppo della pratica sportiva, legge 7 agosto 2012, n. 134.

Dall'Italia e dal mondo

Scritto da il 27 Aprile 2013 - 14:01

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attività di Governo e coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011
con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 16
novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011,
registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo
sport al suddetto Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012,
registro n. 2, foglio n. 258 concernente modifiche al precedente
decreto 1° marzo 2011, con il quale, tra l’altro, l’Ufficio per lo
sport e’ inserito nell’ambito del Dipartimento per gli affari
regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2012, con
il quale al dott. Giovanni Panebianco è stato conferito l’incarico
di coordinatore dell’Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli
affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
giugno 2012, con il quale al dott. Calogero Mauceri – Consigliere
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ stato conferito
l’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport;
Visto l’art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo
sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva,
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla
ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria,
per l’anno 2012, fino a 23 milioni di euro;
Considerato che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, e’ previsto che,
con decreto di natura non regolamentare, il Ministro per gli affari
regionali il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I. e la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri per l’erogazione delle risorse
finanziarie del fondo di cui al succitato comma 1;
Considerato che il predetto comma 2 dell’art. 64 stabilisce che con
decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali,
il turismo e lo sport sono individuati gli interventi ammessi al
finanziamento;
Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’ art. 64, comma 2, del
predetto decreto-legge, alla definizione dei criteri di riparto del
Fondo e di erogazione delle relative risorse finanziarie in modo da
assicurare organica distribuzione degli interventi sul territorio,
con particolare riferimento alla copertura di territori deficitari
dal punto di vista dell’impiantistica sportiva e di quelle colpite da
calamita’ naturali;
Ravvisata altresì l’esigenza di garantire, per ragioni di
efficienza ed efficacia della spesa pubblica e di promozione della
pratica sportiva e dei valori di coesione, solidarietà e
integrazione sociale, la particolare considerazione di interventi che
consentano di completare l’esecuzione di progetti avviati e di
favorire l’ulteriore sviluppo di attività già in essere, specie se
a valenza polifunzionale, nonché fruibili nell’ambito di scuole,
università, luoghi di aggregazione sociale, anche a carattere
religioso, e aree periferiche disagiate;

Decreta:

Art. 1

Destinazione del Fondo, modalità e limiti di finanziamento

1. Il Fondo di cui all’art. 64, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (di seguito solo Fondo) e’ destinato al
finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di
nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l’adeguamento
funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.
2. Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto,
ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell’importo
di 18 milioni di euro:
per importi fino ad euro 100.000 sarà pari al 100% del costo
complessivo dell’intervento;
per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potrà
superare la somma di euro 100.000 più il 76% della quota eccedente
euro 100.000;
per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potra’
superare la somma di euro 480.000 piu’ il 30% della quota eccedente
euro 600.000;
per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non
potra’ superare la somma di euro 600.000 piu’ il 20% della quota
eccedente euro 1.000.000;
per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra’ superare la somma
di euro 700.000 piu’ il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.
3. Il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di
progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA
compresa.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Legittimati a presentare i progetti e la relativa domanda di
accesso alla ripartizione del Fondo sono soggetti pubblici o enti che
svolgono esclusivamente attivita’ senza scopo di lucro e con
finalita’ di promozione sportiva e di utilita’ sociale, ed in
particolare:
a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
c) associazioni e societa’ sportive dilettantistiche iscritte nel
registro del C.O.N.I.;
d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che
svolgano attivita’ di promozione sportiva senza fini di lucro.

Art. 3

Modalita’ di presentazione delle domande

1. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
richiedente deve essere compilata secondo l’apposito modulo di
richiesta reperibile sul sito istituzionale www.sportgoverno.it e
corredata dalla documentazione prescritta.
2. La domanda completa della relativa documentazione deve essere
inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
affariregionali@pec.governo.it ovvero spedita a mezzo raccomandata,
con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport, via
della Stamperia n. 8 – 00184 Roma.
3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande complete
della prescritta documentazione scade alle ore 24,00 del
quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
modulo di richiesta, reperibile sul sito www.sportgoverno.it;
progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;
documentazione allegata al progetto, cosi’ come previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il Codice
dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli elaborati
previsti dall’art. 17 del regolamento attuativo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
autocertificazione del legale rappresentante dell’ente attestante
il titolo giuridico della disponibilita’ dell’area o dell’impianto
oggetto dell’intervento per un periodo non inferiore ad anni 15;
atto di impegno a mantenere le caratteristiche e le finalita’
dell’impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 15;
relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui
all’art. 4;
piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del
progetto sia superiore ad euro 100.000, dei co-finanziamenti,
richiesti o gia’ in essere;
piano di sostenibilita’ dei costi di gestione e di manutenzione
della struttura.

Art. 4

Requisiti di ammissibilita’

1. I progetti pervenuti, sono ammessi a contributo sulla base della
verifica dei seguenti requisiti:
legittimazione del soggetto istante, completezza e tempestivita’
della documentazione presentata;
aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in
materia di appalti di opere, nonche’ dalla vigente normativa sulla
sicurezza delle strutture sportive;
coerenza del progetto con le linee guida per la promozione della
attivita’ sportiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 novembre 2011;
completezza della documentazione e sostenibilita’ economica
dell’impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua
realizzazione;
adeguamento alle norme concernenti l’accessibilita’ e
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Non saranno ammesse le domande prive totalmente o parzialmente
della documentazione richiesta.

Art. 5

Criteri e specifiche di valutazione

1. Ai fini della selezione dei progetti ammissibili alla
ripartizione del Fondo viene elaborata una graduatoria attribuendo a
ciascun progetto, un punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri
e delle specifiche sotto indicate:
a) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla
ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate nelle regioni in
cui la disponibilita’ di impianti per cittadinanza risulti inferiore
alla media nazionale sulla base di dati oggettivi forniti dal
C.O.N.I. (punti 30);
b) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla
ristrutturazione/messa a norma di impianti al servizio di scuole e
universita’ (punti 40);
c) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla
ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate in territori
colpiti da calamita’ naturali negli ultimi dieci anni (punti 30);
d) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla
ristrutturazione/messa a norma di strutture adibite alla pratica di
discipline sportive la cui diffusione, sulla base di dati forniti dal
C.O.N.I., risulti in costante aumento negli ultimi cinque anni (20
punti).
2. Viene attribuito un ulteriore punteggio ai progetti:
a) aventi carattere di polifunzionalita’, intesa come possibilita’
di utilizzare la struttura per sport molteplici, nonche’ di ospitare
attivita’ culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale
(punti 30);
b) che valorizzino la componente privata del progetto, nei seguenti
termini: sino al 30% di co-finanziamento sul costo totale dell’opera
(punti 15); dal 31% al 50% (punti 20); oltre il 50% (punti 30);
c) che interessino strutture ubicate nelle aree periferiche e
dell’hinterland di citta’ con popolazione superiore ai 200.000
abitanti (punti 15);
d) che prevedano forme di utilizzo delle energie rinnovabili e la
cui qualita’, in termini di accesso e comfort degli atleti
nell’utilizzo delle strutture, risulti comprovata da elementi
oggettivi forniti dal C.O.N.I. (punti 10);
e) destinati alla ristrutturazione/messa a norma di strutture di
particolare interesse storico (punti 5).
3. Il punteggio totale attribuito a ciascun progetto corrisponde
alla somma dei punteggi di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui due o piu’ progetti ottengano lo stesso
punteggio, per l’ammissione al riparto si tiene conto del seguente
ordine di precedenza:
a) progetti la cui realizzazione consenta di rendere organica la
distribuzione degli interventi su tutto il territorio nazionale
(punti 10);
b) progetti che riguardino aree in cui avranno luogo, nei prossimi
cinque anni, competizioni sportive di rilievo
nazionale/internazionale interessanti lo sport dilettantistico (punti
10).

Art. 6

Selezione dei progetti

1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport viene nominato un Nucleo di valutazione composto dal
coordinatore dell’Ufficio per lo sport, in qualita’ di presidente, da
quattro componenti nominati dal Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport di cui due designati dal C.O.N.I., da quattro
rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata.
2. Il Nucleo di valutazione, entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso
alla ripartizione, elabora la graduatoria di merito.
3. Il supporto al Nucleo e’ garantito da una segreteria tecnica
composta da personale dell’Ufficio dello sport. Ai componenti del
Nucleo non spetta alcun compenso, ne’ rimborso spese.

Art. 7

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali,
il turismo e lo sport e’ approvata la graduatoria e sono individuati
i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.
2. Il decreto e’ pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
per gli affari regionali il turismo e lo sport, nonche’ sul sito
www.sportgoverno.it

Art. 8

Modalita’ di erogazione

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti
ritenuti ammissibili, il Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, provvedera’ a notificare l’avvenuta concessione
dei benefici finanziari agli enti utilmente collocati nella
graduatoria nel limite della dotazione finanziaria disponibile.
2. L’erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto
avverra’ secondo le seguenti modalita’:
a) 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria
assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verra’
formalmente svincolata dall’Amministrazione a conclusione
dell’intervento;
b) 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di
spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto
definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;
c) 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare
esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa
vigente in materia di appalti.

Art. 9

Monitoraggio e controllo

1. Al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport
– Ufficio per lo sport e’ demandato il monitoraggio e l’alta
sorveglianza sul regolare svolgimento degli interventi. A tal fine,
il suddetto Dipartimento, a seguito della stipula di un’apposita
convenzione, potra’ avvalersi, ai sensi della normativa vigente e
nell’ambito dei compiti di istituto, della collaborazione della
Guardia di finanza.
2. La convenzione, priva di oneri a carico delle amministrazioni
interessate, definira’ le modalita’ del supporto operativo alle
attivita’ svolte nell’ambito del Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, nonche’ quella per la realizzazione
di controlli di tipo ispettivo sul territorio.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport
verifichera’ altresi’ che l’eventuale minor costo totale dell’opera
ovvero la incompleta realizzazione dei lavori di
costruzione/ristrutturazione/messa a norma dell’impianto comportino
una riduzione proporzionale del finanziamento ovvero la revoca
totale, procedendo a richiedere ai soggetti destinatari del
finanziamento la restituzione delle risorse erogate, ai sensi del
successivo art. 10.

Art. 10

Decadenza e revoca del finanziamento

1. A decorrere dalla data di notifica dell’avvenuta concessione del
finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta
giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli
elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici, con
particolare riferimento agli allegati previsti dagli articoli 24 – 32
del regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La decadenza dal beneficio e’ disposta con decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
3. Con medesimo provvedimento e’ disposta la revoca totale o
parziale del finanziamento nei seguenti casi:
a) mancato inizio dei lavori previsti se gli stessi non siano
avviati entro dodici mesi dalla data di notifica dell’avvenuta
concessione del beneficio finanziario;
b) mancata ultimazione dell’intervento previsto entro quarantotto
mesi dall’inizio dei lavori;
c) mancata ottemperanza agli adempimenti di garanzia e
rendicontazione, alle scadenze indicate all’art. 8, comma 3;
d) costo totale del progetto definitivo inferiore, a consuntivo,
rispetto a quanto indicato nel piano finanziario allegato.
2. Sara’ cura del predetto Dipartimento procedere al recupero delle
somme, oggetto di revoca totale e parziale, gia’ erogate ai soggetti
destinatari del finanziamento.
3. Le somme rivenienti dalle revoche parziali/totali rientrano
nella disponibilita’ del Fondo e saranno reimpiegate a beneficio
degli interventi ammessi secondo la graduatoria approvata di cui al
precedente all’art. 6, comma 2.

Art. 11

Disposizioni finali

Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2013

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 175

Fondo per lo sviluppo della pratica sportiva, legge 7 agosto 2012, n. 134.

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